martedì 5 agosto 2008


STATUTO
ART. 1) COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE
E’ costituita un’Associazione senza scopo di lucro, denominata "COMMERCIOATTIVO" Associazione Commercianti Campobasso domiciliata presso l' attività del Presidente in carica.
ART. 2) DURATA
La durata dell'associazione è di anni 10 rinnovabile di 10 in 10.
ART. 3) SCOPO E OGGETTO SOCIALE
“COMMERCIOATTIVO”, è un'Associazione di categoria, autonoma, libera, indipendente, apartitica, senza scopo di lucro che ha per oggetto esclusivo la valorizzazione del sistema economico locale, con particolare riguardo al commercio tradizionale di vicinato e ai pubblici esercizi, nell’ambito dell'identità storico-culturale, ambientale e sociale mediante iniziative di promozione dei centri commerciali naturali di Campobasso e Provincia.
Essa rappresenta e tutela le imprese commerciali, artigianali, gli imprenditori in genere, gli artisti e le relative forme associate, nei rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni economiche e sociali, a livello locale, nazionale, europeo e internazionale, organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, con l’intento di creare alle stesse un ambiente favorevole alla competitività nell’ambito del sistema produttivo generale;
promuove la qualificazione e l’aggiornamento professionale degli imprenditori in genere;
promuove l'adesione o la collaborazione professionale, e culturale con Enti pubblici e privati, Istituti ed analoghe Associazioni locali, nazionali, europei o internazionali, anche al fine dell’organizzazione di esposizioni, mostre, sagre, spettacoli, nella salvaguardia dell’ambiente, favorisce la raccolta di fondi per le associazioni di volontariato;
promuovere azioni pubblicitarie collettive e compiere operazioni commerciali finalizzate agli scopi sociali.
L'associazione inoltre potrà partecipare a bandi di finanziamento pubblico rivolti alle imprese commerciali di vicinato per lo sviluppo delle strategie di marketing, ricevere contributi di qualsiasi natura da Enti pubblici o privati , locali, nazionali, europei o internazionali, ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.
ART. 4) I SOCI
L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L’Associazione è costituita da: Soci fondatori; Soci Ordinari; e Soci Onorari o benemeriti.
Sono soci fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo e messo a disposizione dell’Associazione le proprie capacità tecniche e professionali.
Sono Soci ordinari coloro che aderiscono all’Associazione.
Sono Soci onorari o benemeriti coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante alla vita dell'Associazione.
Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.
Tutti i soci potranno utilizzare il marchio dell'Associazione, approvato dal Consiglio Direttivo, solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all'Associazione.
ART. 5) MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI
Per diventare socio ordinario occorre presentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, versando nelle casse associate la quota d’ingresso e quella annuale se stabilita. La qualifica di socio decorre dal momento della presentazione della domanda, salvo il parere contrario espresso dal Consiglio Direttivo a maggioranza, entro i trenta giorni della presentazione della domanda stessa.
Il Consiglio Direttivo cura l’iscrizione dei nuovi aderenti nel libro soci.
ART. 6) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCI
La qualifica di socio si perde per: dimissioni; morosità per ritardo superiore ad un mese nel pagamento delle quote sociali; la cessazione è decretata dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo; il socio cessato per morosità potrà a giudizio discrezionale del Consiglio Direttivo, essere riammesso dietro pagamento delle quote arretrate; per radiazione deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli anche al di fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon svolgimento della vita associativa. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate. A carico dei soci possono essere adottati provvedimenti disciplinari stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART. 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione: L’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere.
ART. 8) ASSEMBLEA
All’Assemblea intervengono tutti i soci, iscritti nel libro Soci. Ogni socio ha diritto a un solo voto. Sono ammesse le deleghe. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. I soci morosi o colpiti da provvedimento disciplinare non hanno diritto di voto né di intervento in assemblea.
Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate con avviso affisso presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni. Il Presidente, nell’intento di assicurare la massima pubblicità della convocazione assembleare, è tenuto comunque ad adottare ogni forma di pubblicità, scritta come la divulgazione dell’invio dell’avviso al domicilio dei soci, che assicuri la massima conoscenza tra gli associati delle convocazioni assembleari.
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno entro il mese di aprile. Essa delibera sulle attività dell’Associazione; stabilisce gli indirizzi e le direttive generali; approva il bilancio consuntivo e preventivo; elegge il Consiglio Direttivo.
L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o venga richiesta da almeno due terzi dei soci fondatori.
Le assemblee ordinarie e quelle straordinarie deliberano validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega. Nelle assemblee straordinarie che deliberano in merito a notifiche statutarie o a scioglimento dell’Associazione è necessario il voto dei quattro quinti dei soci fondatori. In tale circostanza non sono ammesse deleghe.
ART. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall’assemblea.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, se non sono stati indicati dall’assemblea all’atto della nomina. Fissa inoltre le responsabilità degli altri Consiglieri ove ve ne siano.
E’ compito del Consiglio Direttivo: redigere il programma di attività sociale previsti dallo statuto; redigere i bilanci consuntivi e preventivi; decidere in ordine alla stipula di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; formulare un eventuale regolamento interno e deliberare circa l’ammissione e la cessazione dei soci; stabilire le eventuali quote associative e disporne la riscossione. Il Consiglio Direttivo ha più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dello scopo associativo, nulla escluso o eccettuato. Potrà avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro appositamente nominati e potrà essere coadiuvato, per particolari questioni, da esperti. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e può essere rieletto. Per meglio consentire lo svolgimento delle attività sociali, il Consiglio Direttivo potrà costituire con proprio atto sezioni distaccate, assegnando ad esse competenze specifiche, anche in collaborazioni con altre forze operanti nel territorio, con le quali verranno stipulati precisi accordi.
ART. 10) IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza Legale e la firma sociale dell’associazione, presiede le Assemblee dei soci e quelle del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell’associazione, convoca le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo. Cessa dalla carica unitamente al Consiglio Direttivo.
ART.11) IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’ambito delle deleghe ricevute dal Consiglio Direttivo sulle rispettive aree di competenza.
ART.12) IL TESORIERE
Il Tesoriere si incarica della riscossione delle quote associative, della tenuta dei libri, delle normali, operazioni di cassa e provvede alla conservazione del patrimonio sociale, ad intrattenere i rapporti contabili con creditori e debitori, Istituti di Credito e/o banche presso cui è accreditato con la firma dell’associazione per delega del Presidente. Le entrate dell’associazione sono costituite da: quote sociali; eventuali elargizioni di soci, terzi, Enti pubblici e Privati; ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.
ART. 13) ESERCIZIO SOCIALE
Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di presentare annualmente entro il trenta aprile, per l’approvazione da parte dell’assemblea un bilancio consuntivo dell’esercizio concluso ed un bilancio preventivo. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. E’ vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell’associazione, salvi i casi previsti dalla legge.
ART. 14) PATRIMONIO
Il Patrimonio sociale è costituito: dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; dal fondo di riserva eventuale.
ART. 15) SCIOGLIMENTO
L’Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento, i beni costituenti il patrimonio dell’Associazione saranno devoluti a fini di pubblica utilità in conformità al fine istituzionali dell’ente ovvero ad altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo ci cui all’art. 3 comma 190 legge n. 662 del 23/12/1996.
ART. 16) RINVIO
Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in essere.

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